Realizzazione di siti web: tutto ciò che non deve essere tralasciato

Realizzazione di siti web: tutto ciò che non deve essere tralasciato

Realizzazione di siti web tutto ciò che non deve essere tralasciato

Realizzare il sito web della propria azienda sembra una cosa scontata, quasi come il biglietto da visita, ma per molti imprenditori italiani il sito web è visto come una spesa invece che come una parte della propria attività. Durante alcuni colloqui ci sentiamo dire “ma io ho la pagina Facebook”.

Beh, va da se che è necessario avere il proprio sito web. Prima ancora di fare le pagine social bisogna creare  il proprio sito web, che dovrà essere facile e fruibile dall’utente. Bisognerà spiegare cosa si offre in termini di servizio o prodotto.

Vi riposto alcuni problemi che abbiamo riscontrato durante le nostre consulenze presso i nostri clienti. Ecco cosa bisogna evitare:

  • Scelta sbagliata del linguaggio di programmazione;

 

  • Il dominio spesso viene  intestato a chi ve lo ha realizzato e spesso capita che rientrarne in possesso diventi difficile;

 

  • Se dovete aggiornare il sito, spesso non riuscite;

 

  • Viene realizzato un sito che non si indicizza;

 

  • Spesse troviamo clienti che usano una email con un’estensione sbagliata rispetto al nome dominio;

Attenzione:

Non esistono più siti vetrina!!! eppure ancora oggi ci sentiamo dire “ma a me serve solo un sito così…”

 

 

 

 

 

 

(La prima cosa che consigliamo è di rivolgersi a una società che abbia un certa esperienza nello sviluppo di siti web. Vi sconsigliamo in maniera categorica di affidarvi all’amico che vi realizza anche gratuitamente la piattaforma web o a società che non hanno un’esperienza consolidata nel settore.)

Utilizzare una delle piattaforme più comuni per lo sviluppo del sito web.

 

Prima ancora di realizzare il sito web è necessario decidere il nome dominio da acquistare e successivamente il gestore di hosting che abbia, sì, un buon prezzo ma sopratutto abbia una gamma ampia di servizi.

Il passo successivo è la scelta della piattaforma da utilizzare. Sconsigliamo sempre l’utilizzo di piattaforme on-line del tipo Sito Gratuito, perché sono poco flessibili e non hanno granchè di estensioni.

Meglio sempre usare piattaforme che sono utilizzate da milioni di utenti, questo garantisce l’usabilità, aggiornamenti continui, componentistiche aggiuntive, temi sempre aggiornati.

Ricordate anche che ogni CMS nasce per uno scopo ben preciso, se volete fare un sito e-commerce, si userà una piattaforma come Magento, se si vuole creare un sito per un’attività di servizi si userà una piattaforma diversa.

Creare contenuti fatti bene.

 

Una volta deciso la forma tecnica migliore da adottare passiamo alla creazione dei contenuti è necessario  fare un’analisi di “project management” finalizzata al raggiungimento di un target prestabilito. Vi consigliamo di pianificare una progettazione ante realizzazione sito web e non post, va da sè che  i giochi sarebbero fatti e rimettere mano comporterebbe un onere di tempo e danaro.

I contenuti devono essere di qualità, sì, perché si sito rappresa esattamente la vostra immagine, per tanto consigliamo sempre di:

  • Pianificare dalle macro aree del sito per poi passare alle micro e per finire soffermandovi nel dettaglio;

 

  • Per ogni micro area creare del contenuto e argomentarlo bene;

 

  • Supportare i contenuti con immagini, foto e video;

 

  • Non dimenticandosi la pagina PREZZI;

 

  • La pagina dei contatti è la più trascurata, invece bisogna dargli il giusto peso. Bisognerebbe inserire oltre ai soliti dati, una PPT dell’azienda, il vostro marchio oppure aggiungere quello dei vostri fornitori;

Non dimenticarti del SEO.

 

Sviluppare il sito web è importante tanto quanto avere un buon SEO, che oggi è una delle chiavi per farvi trovare dai vostri potenziali clienti.

Un consiglio è sempre di farvi seguire da un esperto che vi potrà indirizzare al meglio. E’ importante una sinergia  con chi vi creerà i testi e chi vi svilupperà il sito web.

Spesso capita di cercare il numero di telefono di un azienda che conoscete. Non avendo il numero fate una ricerca su Google. Nel 70% dei casi trovate portali come pagine utili  e non il sito della struttura.

Pensate al danno che l’azienda si è creata da sola

Cerchiamo almeno di essere primi nella ricerca della nostra azienda.

Un sito fruibile è molto meglio di uno non in stile barocco.

 

La navigazione è uno dei tasti più dolenti nell’ambito della progettazione del sito, semplicemente perché non viene neanche presa in considerazione.

Il primo errore che viene fatto ancora oggi è non progettare il sito web in formato smartphone.

Sembra una banalità, ma in realtà racchiude un mondo perché:

  • 80% della navigazione oggi avviene tramite smartphone;

 

  • Oggi i motori di ricerca scannerizzano quali siti sono in formato mobile e quali no;

 

  • Nel formato cellulare i contenuti devono essere più chiari;

 

  • La velocità di caricamento è la base perché l’utente non abbandoni la ricerca;

Le informazioni devono essere chiare immediatamente. Specifichiamo bene cosa offriamo come prodotto o servizio.

La barra di navigazione deve essere chiara e fruibile su tutti i device.

Ricordate di arricchire anche il footer con le informazioni secondarie, ma necessarie. Inserire le voci come regolamento, usabilità, privacy ecc… è una grave dimenticanza.

Inserire sempre l’accettazione sui Cookie Law.

 

Sapevate che dal 3 giugno del 2015, i gestori di siti internet della comunità Europea devono attuare le disposizioni della legge, detta “Cookie Law”, approvata con decreto legislativo 69/2012 e 70/2012?

Attenzione ci sono sanzioni amministrative che vanno da 6.000 a 120.000€ (nei casi più gravi) per chi non rispetta le indicazioni europee.

Nel linguaggio informatico la parola “cookie” non evoca biscotti da forno, ma indica tutti quei piccoli file attraverso cui i siti internet riconoscono gli utenti o memorizzano informazioni relative alla ricerca sul web. In altri termini, i cookies sono strumenti validi nella raccolta di informazioni, durante la navigazione, delle persone per proporre azioni di marketing diretto: per esempio visualizzando pubblicità personalizzate in base a percorsi di navigazione.

 

Quali sono i siti soggetti al regolamento della Cookie Law?

 

Tutti i siti la cui organizzazione/persona cade sotto la giurisdizione europea e che utilizzano cookies di terze parti (social widgets come Facebook o Twitter, analytics, ecc) o che utilizzano propri cookies per tracking, analisi o affiliati senza una diretta accettazione.

Ecco una piccola lista:

Google

Facebook

Twitter

Pinterest

Youtube

Anche chi inserisce i pulsanti per la condivisione (Google+, Facebook, Twitter, ecc…), devo prevedere l’avviso.

Aspetti fiscali da non tralasciare.

 

Gli obblighi di pubblicazione sul sito web dei dati aziendali di società e imprese individuali sono diversi a seconda del tipo di impresa o attività professionale svolta.

SL’art. 2250 del Codice Civile, modificato dall’art. 42, L. 88/2009 impone alle società di capitali di pubblicare informazioni legali nei propri atti, nella corrispondenza, nello spazio elettronico collegato alla rete telematica ad accesso pubblico sul quale si effettua attività di comunicazione e negli altri luoghi virtuali di comunicazione, come email e profili sui social networks.

Dati da pubblicare:

  • ragione sociale;
  • sede legale;
  • Codice Fiscale e Partita IVA;
  • posta elettronica certificata (PEC);
  • Ufficio del Registro dove si è iscritti;
  • Numero Repertorio Economico Amministrativo (Rea);
  • Capitale in bilancio (società di capitali);
  • L’eventuale liquidazione in seguito a scioglimento, eventuale stato di società con unico socio (Spa e Srl unipersonali);
  • Nome società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta (art. 2497-bis c.c.);

Partite IVA: hanno l’obbligo di pubblicare la Partita IVA sulla home page del sito per i soggetti passivi è confermato anche dall’art. 35, D.P.R. 633/1972, modificato dall’art. 2, D.P.R. 404/2001, mentre la R.M. 16 maggio 2006, n. 60/E sottolinea che l’onere di pubblicazione riguarda anche siti web utilizzati per motivi pubblicitari.

E-Commerce: Per le aziende che svolgono attività di commercio elettronico, l’art. 7, D.Lgs. 70/2003 impone di rendere accessibili gli estremi del venditore:

  • (domicilio o sede legale) e del prestatore (compresa posta elettronica),
  • il numero di iscrizione Rea o Registro Imprese;
  • indicazione ed estremi dell’autorità competente in caso di attività soggetta a concessione, licenza o autorizzazione.

Sanzioni Per il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 2630 c.c., modificato dall’art. 42, co. 1, L. 88/2009, sono previste sanzioni pecuniarie: per mancato adempimento degli obblighi di cui all’art 2250, co. 1, 2, 3, 4, c.c. (amministratore, sindaco, liquidatore, amministratore giudiziario e commissario governativo) tra 206 e 2.065 euro dalla Camera di Commercio; per inadempienze di comunicazione imposte dalla legge tributaria tra 258,23 e 2.065,83 euro.

Una lettura simpatica che ci fa riflettere.

 

Mi ha colpito un un articolo del Sole 24 ore, riporto il link e consiglio la lettura clicca qui.

Eccone un estratto:

“Il mondo digitale? Indifferente. Il 63% realizza infatti nell’ambito Ict investimenti irrilevanti. E, forse non a caso, questo cluster è composto da aziende poco produttive e scarsamente efficienti, mediamente di dimensioni ridotte, inserite nei settori produttivi più tradizionali.

Ritardi che riguardano anche l’area digitale, dove l’Italia sconta un divario rilevante ad esempio nell’uso del web e nella velocità di connessione ad internet.”

 

 

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